Pallclick

Clinica di cure palliative e di supporto 
IOSI - Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli
6500 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 811 93 72
Fax +41 (0)91 811 90 44

Contattaci via email

Pallclick

Clinica di cure palliative e di supporto 
IOSI - Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli
6500 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 811 93 72
Fax +41 (0)91 811 90 44

Contattaci via email

pallclick.ch

Suicidio assistito Indietro

Parlare di una tematica come questa ha come presupposto che ci sia la massima chiarezza nei termini: che cosa significa suicidio assistito e qual è la definizione di eutanasia. Si presuppone anche la precisa conoscenza di quanto sia lecito a livello svizzero e in merito alle raccomandazioni delle varie organizzazioni professionali.

Nei successivi paragrafi quando citiamo l’eutanasia intendiamo l’eutanasia attiva diretta, ben consci che vi sono altre forme di eutanasia (passiva, indiretta) che hanno differenti definizioni e legislazioni.

Definizioni1

  • L’eutanasia è l’uccisione su richiesta e si definisce come:
    L’azione di uccidere intenzionalmente una persona, effettuata da un medico, per mezzo della somministrazione di farmaci, assecondando la richiesta volontaria e consapevole della persona stessa.
  • Il suicidio assistito si definisce come:
    L’azione di aiutare intenzionalmente una persona a suicidarsi, rendendo disponibile la sostanza letale per l’autosomministrazione, assecondando la richiesta volontaria e consapevole della persona stessa.

L’eutanasia non è assimilabile all’astensione o alla sospensione di trattamenti futili, né alla sedazione palliativa.

Disciplinamento giuridico a livello svizzero

L’eutanasia, è attualmente punibile ai sensi degli articoli 111 (omicidio intenzionale), 113 (omicidio passionale) o 114 (omicidio su richiesta) del Codice penale svizzero2. In Svizzera il suicidio assistito è depenalizzato se risponde a determinati criteri, tra cui la motivazione non egoistica di chi presta aiuto al suicidio. Chi lo fa per motivi egoistici, è punito secondo l’articolo 115 del Codice penale svizzero con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria2.
 

Le Cure Palliative dello IOSI/EOC hanno redatto una propria presa di posizione (leggi) in merito a tale argomento.
____________________________________

Referenze:

  1. Eutanasia e suicidio assistito dal medico: il punto di vista di una Task Force sull’etica dell’EAPC1”. Versione originale: Materstvedt LJ, Clark D, Ellershaw J, Førde R, Gravgaard A-M, Müller-Busch HC, Porta i Sales J, Rapin C-H. Euthanasia and physician-assisted suicide: a view from an EAPC Ethics Task force. Palliat Med 2003;17:97-101; Versione italiana a cura di: Augusto Caraceni, Tiziana Campa, Elena Fagnoni, Giovanna Gorni, Andrea Magni, Marco Maltoni, Cinzia Martini, Alessia Rognoni, Ernesto Zecca, per la Società italiana di cure palliative. RiCP 1/2004, volume 6: 42-46.
  2. RS 311.0 Codice penale svizzero.
  3. C. Gamondi, M. Pott, and S. Payne. Families' experiences with patients who died after assisted suicide: a retrospective interview study in southern Switzerland. Ann Oncol first published online February 27, 2013 doi:10.1093/annonc/mdt033
Indietro