Il 1° aprile 2007 il consiglio federale ha messo in vigore la legge federale sugli esami genetici sull’essere umano (GUMG, 810,12) e l’ordinanza sugli esami genetici sull’essere umano (GUMV, 810.122.1). La legge e le ordinanze menzionate regolano gli aspetti essenziali per l’esecuzioni di analisi genetiche sull’uomo: proteggere la dignità umana, impedire gli abusi e assicurare la qualità degli esami. Così ad esempio viene fissato nella legge all’art. 4 che nessuno può essere discriminato per il suo patrimonio genetico e all’art. 5 viene specificato quanto segue:
Art. 5 Consenso
1 Gli esami genetici e prenatali, incluso il depistaggio genetico, possono essere eseguiti solo se la persona interessata ha espresso il proprio consenso libero e informato. Sono fatte salve le deroghe previste nelle leggi federali.
2 Se la persona interessata è incapace di discernimento, spetta al suo rappresentantte legale esprimere il consenso. In ambito medico vanno osservati i limiti di cui all'articolo 10 capoverso 2.
3 Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.
Qualora fosse vostra intenzione richiedere un indagine per una malattia ereditaria, EOLAB necessita, per eseguire le analisi di citogenetica o genetica-molecolare, del consenso informato del paziente o del suo rappresentante legale. Vi preghiamo quindi di richiedere il consenso dopo un colloquio approfondito con il paziente facendo firmare direttamente la richiesta d’analisi specifica.