Regolamento concernente la videosorveglianza EOC

La Direzione Generale dell’Ente Ospedaliero Cantonale visto l’art. 13 della legge cantonale sulla videosorveglianza pubblica del 12 giugno 2025 (LViSo), chiede di emanare disposizioni necessarie all’esecuzione della LViSo.

Art.1

Campo di di applicazione

  1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della LViSo, la videosorveglianza pubblica attuata dall’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) sui beni amministrativi e nelle aree accessibili al pubblico delle proprie strutture. Rientrano in particolare nell'ambito di applicazione: gli edifici e le relative aree di pertinenza, gli accessi, i parcheggi e gli autosili, e le infrastrutture tecniche e logistiche.
  2. Non rientra invece nel campo di applicazione del presente Regolamento la videosorveglianza a scopo clinico o per altre finalità di cura. Tali fattispecie sono disciplinate dalla normativa sanitaria applicabile, dalle pertinenti direttive e procedure settoriali adottate dall’EOC, nonchè dai principi in materia di protezione dei dati e di tutela della personalità

Art.2

Scopo della videosorveglianza

  1. La videosorveglianza ai sensi del presente Regolamento è svolta per le seguenti finalità: garantire la sicurezza delle persone e dei beni; tutelare l'ordine all'interno delle strutture dell'EOC; prevenire atti illeciti, minacce o turbative; gestire e controllare gli accessi alle aree sensibili, tecniche e logistiche.

Art.3

Tipologia di strumenti di videosorveglianza

  1. Per le finalità di cui all’art. 2 possono essere impiegati, nei limiti della normativa applicabile e nel rispetto del principio di proporzionalità, in particolare: 

    a) telecamere fisse, con inquadratura statica su area predeterminata e delimitata;
    b) telecamere orientabili (PTZ), ammesse unicamente in presenza di esigenze operative specifiche e documentate;
    c) sistemi mobili, installati per esigenze contingenti o straordinarie e soggetti a preventiva valutazione.
  2. Non sono utilizzati sistemi di riconoscimento facciale, di identificazione biometrica o di tracciamento automatizzato delle persone.

Art.4

Titolare e mandato di esecuzione della videosorveglianza

  1. Il titolare dell'elaborazione dei dati raccolti mediante l’impiego di videosorveglianza è l'Ente Ospedaliero Cantonale, rappresentato dalla Direzione Generale. Quest’ultima vigila sull’applicazione e sul rispetto delle normative, tramite il Responsabile del Servizio Sicurezza dell’EOC. 
  2. L’EOC può affidare attività tecniche o operative connesse alla videosorveglianza a soggetti esterni esclusivamente sulla base di un mandato scritto, che garantisca il rispetto della normativa applicabile in materia di videosorveglianza, di protezione dei dati e di sicurezza delle informazioni.
  3. I mandatari operano unicamente nei limiti delle attività loro affidate, secondo le istruzioni impartite dall’EOC, e accedono ai sistemi e ai dati solo nella misura strettamente necessaria all’esecuzione delle prestazioni tecniche richieste.

Art.5

Luoghi soggetti a videosorveglianza

  1. La videosorveglianza può essere presente, in particolare, nei perimetri esterni degli stabili EOC, presso gli ingressi e gli accessi, nelle aree di pertinenza, nei parcheggi e negli autosili, nelle aree tecniche, logistiche o sensibili sotto il profilo della sicurezza, nonché in altre aree accessibili al pubblico delle strutture gestite dall’EOC, nella misura in cui ciò sia necessario e proporzionato rispetto alle finalità perseguite.
  2. In specifici reparti o contesti clinico-assistenziali, l’EOC può inoltre avvalersi di sistemi video o di monitoraggio digitale per finalità di cura e sicurezza del paziente. Tali sistemi non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento e sono disciplinati dalla normativa e dalle direttive settoriali applicabili presso l’EOC.
  3. I luoghi soggetti a videosorveglianza sono individuati dall’EOC sulla base di una valutazione interna che tiene conto dei principi e delle disposizioni applicabili, e sono adeguatamente segnalati mediante apposita cartellonistica.

Art.6

Modalità e condizioni della videosorveglianza

  1. La videosorveglianza avviene nelle modalità osservativa, dissuasiva o invasiva ai sensi della LViSo, secondo quanto risulta necessario e proporzionato rispetto alla finalità perseguita. In particolare: 

    a) La videosorveglianza dissuasiva prevede la registrazione e la conservazione delle immagini per la durata stabilita all’art. 7 del presente Regolamento.
    b) Le modalità osservativa e invasiva, impiegate in particolare per la gestione degli accessi alle aree a uso limitato, consistono di regola nella sola visione in tempo reale, in chiaro, delle immagini, senza registrazione. La registrazione mediante tali modalità è ammessa solo in via eccezionale, qualora risulti necessaria, proporzionata e debitamente motivata in relazione alla finalità perseguita, e avviene unicamente per la durata stabilita all’art. 7 del presente Regolamento.
  2. I sistemi sono configurati secondo i principi di privacy by design e privacy by default, segnatamente mediante la limitazione del campo visivo, il mascheramento delle aree non rilevanti, l’utilizzo di privacy filter, la limitazione della risoluzione e la disattivazione dell’audio, salvo che sussistano una specifica base legale e una necessità giustificata.
  3. Le aree videosorvegliate sono segnalate mediante cartelli chiari e ben visibili, collocati di regola prima dell'ingresso nel campo visivo delle telecamere e, ove opportuno, in prossimità delle stesse. La segnalazione indica almeno la presenza della videosorveglianza, il titolare del trattamento e la base legale applicabile.

Art.7

Durata di conservazione dei dati

  1. Le videoregistrazioni sono conservate per il periodo strettamente necessario alle finalità perseguite e, di regola, per un periodo non superiore a 90 giorni. Per i sistemi di videosorveglianza osservativa o invasiva, qualora eccezionalmente sia prevista la registrazione, la durata ordinaria di conservazione è di regola limitata a 15 giorni, salvo diversa necessità debitamente motivata.
  2. Decorso il termine applicabile, le registrazioni sono cancellate o distrutte in modo automatico e irreversibile tramite procedure idonee a garantirne l’irrecuperabilità.
  3. È riservata la conservazione di una copia delle registrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.
  4. In caso di trasmissione delle registrazioni nell'ambito di procedimenti civili, penali o amministrativi, i dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi, nella misura tecnicamente e giuridicamente richiesta.

Art.8

Gestione dell’ accesso ai dati

  1. L'accesso alle immagini in tempo reale e alle videoregistrazioni è consentito unicamente ai soggetti formalmente autorizzati dall'EOC e nei limiti delle rispettive funzioni. Ogni consultazione successiva delle videoregistrazioni, ogni estrazione di immagini devono essere precedute da una richiesta scritta e motivata, valutata sotto il profilo della finalità, della liceità e della proporzionalità secondo le procedure interne dell'EOC.
  2. Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi. Eventuali trasmissioni avvengono unicamente nei casi previsti dalla legge e nella misura necessaria allo svolgimento del procedimento o all'adempimento di un obbligo legale. Le richieste provenienti dalle autorità giudiziarie o di polizia sono trattate conformemente alla normativa settoriale applicabile e alle pertinenti procedure interne dell'EOC.
  3. Ogni richiesta concernente la videosorveglianza, ivi compreso l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, deve esser inoltrata all'EOC utilizzando i recapiti indicati nella Dichiarazione privacy pubblicata sul nostro sito istituzionale, ovvero al Servizio Compliance and Privacy dell’EOC all'indirizzo di posta elettronica [email protected]. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte dell'EOC sono disponibili nella Dichiarazione privacy e nelle ulteriori informative pubblicate sui canali ufficiali dell’EOC.

Art.9

Misure di sicurezza

  1. L’EOC adotta adeguate misure tecniche e organizzative per garantire l’integrità, la disponibilità, la confidenzialità e l’autenticità dei dati elaborati tramite videosorveglianza.
  2. 2 In particolare:

    a) l’accesso alle immagini e alle registrazioni è limitato a personale autorizzato e adeguatamente istruito, tramite credenziali individuali o altre modalità di autenticazione idonee;
    b) gli accessi e le operazioni rilevanti sono tracciati;
    c) le postazioni di visualizzazione in tempo reale sono collocate e configurate in modo da impedirne la visione da parte di persone non autorizzate;
    d) sono adottate procedure di cancellazione o distruzione delle registrazioni allo scadere dei termini applicabili.
  3. Il Servizio Compliance and Privacy, in collaborazione con il Servizio Sicurezza EOC, vigila periodicamente sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento e della LViSo.
     

Art.10

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2026.