Campo di di applicazione
- Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della LViSo, la videosorveglianza pubblica attuata dall’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) sui beni amministrativi e nelle aree accessibili al pubblico delle proprie strutture. Rientrano in particolare nell'ambito di applicazione: gli edifici e le relative aree di pertinenza, gli accessi, i parcheggi e gli autosili, e le infrastrutture tecniche e logistiche.
- Non rientra invece nel campo di applicazione del presente Regolamento la videosorveglianza a scopo clinico o per altre finalità di cura. Tali fattispecie sono disciplinate dalla normativa sanitaria applicabile, dalle pertinenti direttive e procedure settoriali adottate dall’EOC, nonchè dai principi in materia di protezione dei dati e di tutela della personalità