Dottore, non voglio che si sappia in giro… non lo dica nemmeno alla sua segretaria…
Un medico, come tutto il personale curante e amministrativo, è tenuto alla riservatezza (segreto professionale). Questo significa che niente di quanto il medico viene a sapere da e su un paziente durante la propria attività può essere comunicato ad altre persone (compresi altri medici) senza l’autorizzazione scritta del paziente stesso.
Senza il consenso del paziente il medico non può trasmettere alcuna informazione nemmeno ai familiari, al datore di lavoro, agli assicuratori o ad un altro medico.
Vi sono eccezioni:
- Nel caso di morte o di lesioni derivanti da un reato come pure quando sussistono dubbi di reato perseguibile d’ufficio (violenza, violenza su minori, abusi sessuali, omicidio, lesioni personali gravi) il medico ha l’obbligo di denunciare i fatti all’autorità penale;
- Nel caso di certe malattie infettive trasmissibili, il medico ha l’obbligo di notificarle al medico cantonale che è tenuto al segreto professionale.
Anche tra medici non si può dire tutto
Il segreto deve essere mantenuto anche nei confronti di altri medici non coinvolti direttamene nella cura del paziente e quindi non interessati professionalmente a conoscere la situazione clinica del paziente. Questo vale anche per il personale di altri reparti.
Certi dati possono essere utilizzati a scopo di ricerca se vi è l’accordo del paziente e i dati sono resi anonimi. Ciò che interessa è il caso, la malattia e il suo decorso, non il nome e il cognome del paziente. Nel caso non desideri che le informazioni relative al suo caso vengano utilizzati ai fini di ricerca, deve comunicare il suo disaccordo al medico.